Intestazione
  Piazza Garibaldi, 10 tel. 030/980161 fax. 030/981420
 
  Home   Comune   Economia e lavoro   Servizi ai cittadini   Città  
  Amministrativo:
  Polizia locale
  Commercio
  Urp
  Segreteria affari generali
  Segreteria
  Protocollo
Pubblica istruzione
Messo
Servizi sociali
Servizi demografici
  Finanziario:
 
  Servizi finanziari
  Ragioneria
  Economato
  Servizi cimiteriali
  Tributi
  Tecnico:
 
Lavori pubblici
Urbanistica
tes
    ALIQUOTE
    VERSAMENTO
    DICHIARAZIONE ICI
    ISTRUZIONI PER IL BOLLETTINO

ALIQUOTE ANNO 2004 

Abitazione principale e relative pertinenze (*) 4 per mille
Detrazione per abitazione principale euro 144,00
Altri immobili previsti dalla norma 7 per mille
(*) per chiarimenti relativi ai criteri di individuazione delle abitazioni principali/uso
gratuito ai parenti e relative pertinenze: Ufficio Tributi Tel. 030/980161

 
VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato mediante gli appositi bollettini inviati ai contribuenti da Esatri Spa o reperibili presso gli sportelli Esatri Spa o presso l'ufficio tributi.
Il C/C da utilizzarsi per il versamento è
n. 282251
Concessione di: Brescia – Esatri Spa
La scadenza dei versamenti per l’anno 2004 è la seguente:
acconto entro il 30.06.2004
saldo dal 1° al 20.12.2004
La legge Finanziaria 2001 ( legge 23/12/2000, n. 388) ha apportato importanti modifiche in merito alla disciplina dei versamenti ICI. L’art. 18 della suddetta legge stabilisce che i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento in due rate :
- l’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.

 
DICHIARAZIONE

La dichiarazione relativa all’anno 2003 deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2003; in caso di omissione è possibile ravvedersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza; in caso di infedele dichiarazione il termine per il ravvedimento è fissato nella scadenza di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. (Per chiarimenti: Ufficio Tributi - Tel. 030/980161)
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni dichiarate nella denuncia originaria siano rimaste immutate. In caso contrario l’utente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione.

Torna alla pagina TRIBUTI

to